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In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale

Argomento: Dei delitti contro l'ambiente
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40555)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

"Con ordinanza del 26 marzo 2024 il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di OMISSIS avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Catanzaro del 22.2.2024 con cui era stata applicata a carico del OMISSIS la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione a molteplici contestazioni relative ai capi 1, 13, 14, 18, 20, 21, con particolare riferimento ai delitti di cui agli artt. 416 commi 1 2 3, 452 octies commi 1 2 3, 356 c.p., 452 bis c.p. 356 c.p.452 quaterdecies, sostituiva la predetta misura con quella degli arresti domiciliari. (…) CONSIDERATO IN DIRITTO (…) La possibilità di concorso tra il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e quello contemplato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (attualmente 452 quaterdecies), è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche in motivazione, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014 Rv. 258906 - 01). In proposito, si rammenta che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è ascrivibile a "chiunque", assumendo così la natura di reato comune. Quale elemento soggettivo si richiede il dolo specifico e si tratta di reato di pericolo presunto. I requisiti della condotta sono stati così individuati, in primo luogo, nel compimento di più operazioni; nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate che con le operazioni predette devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e" (v. Sez. 3 17 gennaio 2002). Si è anche precisato (Sez. 3 n. 40827 del 10 novembre 2005) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. 3 n. 47870, 22 dicembre 2011). (…) Il bene giuridico protetto va inoltre individuato nella tutela della pubblica incolumità. (…) La sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l'art. 416 cod. pen. sanziona la mera associazione di tre o più [continua ..]

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