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In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all´art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all´art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

Argomento: Testo Unico Stupefacenti
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS. UU., 11 luglio 2024, n. 27727)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…) La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: "Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.". (…) Secondo la prima opzione interpretativa, che richiama a sostegno una parte della dottrina e della giurisprudenza, il medesimo fatto storico non può essere qualificato in termini diversi nei confronti dei coimputati, stante l'unicità del reato nel quale si concorre (…) È quella che in dottrina viene definita "concezione monistica del reato concorsuale", in ragione della quale Sez. 4, n. 30233 del 07/07/2021, D'Agostino, cit., ha ritenuto che non sia consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico sul mero presupposto che, in relazione a taluni coimputati, il singolo episodio si iscriva come reato-fine in un programma criminoso di stampo associativo. In base a tale orientamento, a favore di detta interpretazione militerebbero il dato letterale dell'art. 110 cod. pen., la volontà chiaramente espressa dal legislatore, di cui vi è traccia nella Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo del codice Rocco, nonché l'interpretazione sistematica delle regole sulla compartecipazione criminosa quali desumibili dagli artt. 116 e 117 cod. pen. Nel caso di cui all'art. 116 cod. pen. il legislatore prescrive espressamente che il correo che non abbia avuto di mira né abbia materialmente perpetrato il reato più grave deve comunque risponderne, non potendosi consentire una differenziazione dei titoli di responsabilità tra i diversi compartecipi. L'art. 117 cod. pen., a sua volta, prevede che anche l'extraneus che non si sia prospettato la possibilità di perpetrare il reato "proprio" debba, comunque, risponderne. Pertanto, secondo tale primo orientamento, in caso di concorso in un medesimo episodio di detenzione o cessione illecita di sostanza stupefacente, identificata l'unica condotta tipica ascritta a più persone, la relativa qualificazione non potrebbe essere diversa per i concorrenti; in altri termini, lo stesso fatto non potrebbe essere qualificato ai sensi dell'art. 73, commi 1 o 4, T.U. stup. nei confronti di [continua ..]

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