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In materia di responsabilità medico-sanitaria l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo il criterio di probabilità logica

Argomento: Della responsabilità medica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2024, n. 16199)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Quello della probabilità logica non è un criterio probatorio di ricostruzione del nesso di causalità materiale diverso e potenzialmente alternativo rispetto a quello utilizzato all'interno del giudizio civile del "più probabile che non", quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura eminentemente sostanziale del nesso di causalità materiale. Sotto tale specifico profilo, varrà evidenziare che - alla luce dei principi già affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 30328/2002 (sentenza "Franzese") in materia di causalità materiale nei reati commissivi impropri consumati nell'esercizio della professione medico-sanitaria (principi che, inerendo al giudizio sostanziale di ricostruzione del nesso eziologico, possiedono portata extra-penale e, come tali, sono stati ritenuti estensibili anche al giudizio civile) - il giudizio controfattuale (innanzi posto in rilievo) è spiegazione causale che non può tuttavia essere ancorata a valutazioni soggettive e discrezionali del giudice in relazione alla specificità del caso concreto, ma deve piuttosto essere ancorata ad un giudizio di tipo oggettivo e generalizzante, cioè quello della sussunzione del singolo evento all'interno di leggi scientifiche cd. di copertura. In altri termini, quella condotta può dirsi causa di quel determinato evento non se è reputata discrezionalmente tale dal giudice sulla base di una conoscenza esperienziale soggettiva (e per ciò dunque mutevole in base alla diversità dei giudizi), ma nel solo caso in cui sia possibile affermare ciò sulla base o di una regola di esperienza generalizzata (l'id quod plerumque accidit) ovvero sulla base di una legge dotata di validità scientifica che inserisca quell'evento in misura certa (legge universale) o in misura probabile (leggi statistiche) nella serie causale in cui è altresì inserita la condotta umana. L'esigenza di oggettivizzare il giudizio di ricostruzione del nesso di causalità materiale (ancorandolo all'individuazione di leggi di copertura), senza frustrare la specificità dello sviluppo causale oggetto del giudizio, ha, poi, portato la giurisprudenza a far leva sul criterio della probabilità logica (o baconiana).Emerge, dunque, come il criterio della "probabilità logica" è un criterio - sostanziale - di accertamento del nesso di causalità [continua ..]

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