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La confisca di prevenzione, nonostante la notevole gravità della misura, non costituisce una sanzione penale per la CEDU in quanto ha natura preventiva e ripristinatoria, mirando a prevenire l'ingiusto arricchimento da attività illecite.

Argomento: Antimafia
Sezione: Corte EDU

(Corte e.d.u., Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 47269/18)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

Traduzione in italiano di ChatGPT

“(...) I ricorrenti (...) hanno lamentato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, di essere stati assoggettati ad una “pena” in assenza di una condanna per un reato (...), sostenendo che (...) la misura di confisca preventiva prevista dall'ordinamento giuridico italiano avesse natura penale, a causa di alcune modifiche intervenute nella legislazione nazionale (...). Tale argomentazione è stata contestata dal Governo, che, richiamandosi alla giurisprudenza nazionale (...), ha ribadito che la misura non perseguiva uno scopo punitivo, ma piuttosto un fine preventivo e ripristinatorio, e pertanto non poteva essere considerata una pena. (...) Il concetto di “punizione” o “pena” così come delineato nell'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione ha un ambito di applicazione autonomo. Per rendere effettiva la protezione offerta da tale disposizione, la Corte deve essere libera di discostarsi dalle apparenze e valutare autonomamente se una determinata misura, nel suo contenuto sostanziale, costituisca o meno una “pena” ai sensi della Convenzione (...). La formulazione della seconda parte dell'articolo 7, paragrafo 1, indica che, ai fini della valutazione dell'esistenza di una pena, il punto di partenza è determinato dal fatto che la misura in questione sia stata imposta a seguito di una condanna per un “reato”. Altri fattori che la Corte può considerare rilevanti in tal senso sono la natura e lo scopo della misura, la sua qualificazione nel diritto nazionale, le procedure applicabili all'adozione e all'esecuzione della misura, nonché la sua gravità (...). (...) La Corte osserva che generalmente ha ritenuto che l'esistenza di una condanna per un reato rappresenti solo uno dei criteri da prendere in considerazione (...), e che tale condanna non possa essere considerata decisiva per determinare la natura della misura (...). (...) A parere della Corte, se la natura penale di una misura fosse stabilita, ai fini della Convenzione, unicamente sulla base del fatto che l'individuo in questione abbia compiuto un atto qualificato come reato secondo la legislazione nazionale e sia stato dichiarato colpevole di tale atto da un tribunale penale, tale approccio sarebbe incompatibile con il significato autonomo di “pena” (...). Senza un concetto autonomo di pena, infatti, gli Stati sarebbero liberi di imporre sanzioni senza qualificare [continua ..]

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