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Efficacia del contratto di locazione unicamente tra il conduttore e il locatore a non domino

Argomento: Del contratto di locazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2022, n. 18322)

stralcio a cura di Vito Quaglietta

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“(…) 4. (…) l'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità ma l'inefficacia del contratto, la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l’attuazione del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. III, 19 novembre 2013, n. 25911; Cass. civ., Sez. VI 05 giugno 2019, n. 15292). 4.1. (…) Ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare a quelle di cui all'art. 1575 cod. civ., ciò che però rileva nei rapporti interni tra le parti del contratto e sul piano (del tutto estraneo all’odierno tema di lite) funzionale del contratto (quale presupposto, nel concorso delle altre condizioni, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) non già della sua validità. Unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'ipotesi in cui la detenzione da parte del locatore sia stata acquisita vi aut clam, o comunque in violazione di norme di ordine pubblico (come nel caso dell'usurpatore): ma in tali casi l'invalidità del contratto deriverebbe dall'illiceità del suo oggetto, non certo dal difetto di legittimazione del locatore. Il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario «solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato» (Cass. Civ. Sez. III 11 aprile 2006, n. 8411). Il difetto, dunque, del potere dispositivo in capo al locatore non è di per sé sufficiente per ritenere il contratto stipulato a non domino non vincolante per le parti del contratto medesimo. Nel rapporto tra il locatore ed il conduttore, pertanto, il contratto stipulato dal detentore di fatto è valido e vincolante, salva l'ipotesi estrema già ricordata (nella specie non ricorrente, non essendo al riguardo accertato né dedotto alcunché) in cui la [continua ..]

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