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Nel contenzioso sulla compensazione pecuniaria per ritardi o cancellazioni dei voli, trova applicazione il Regolamento Bruxelles I bis, che consente la validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero, anche se sottoscritte online

Argomento: Della competenza
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 03 aprile 2025, n. 8802)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 2. - I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. 2.1. - Rilievo preliminare deve essere dato alla circostanza che il giudice di appello ha accertato (…) che la domanda attorea è specificamente rivolta al riconoscimento unicamente dei diritti di compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261/2004, essendo invece esclusa la richiesta di ristoro del danno avanzata ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (…) (…) 3. - In punto di diritto va qui ricordato che la Convenzione di Montreal (…) è entrata in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 28 giugno 2004. (…) L’articolo 33 della stessa, intitolato “Competenza giurisdizionale”, così dispone: 1. L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.(…) (…) 3.1. - La sentenza impugnata, una volta inquadrata la domanda unicamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004, (…) ha ritenuto che la disciplina in punto di giurisdizione dovesse rivenirsi unicamente in quanto disposto nel regolamento n. 1215/2012, (…) (…) Al quesito posto con il rinvio pregiudiziale è stata data quindi la seguente risposta:“Il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati Ue, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicato nel biglietto di trasporto. Per ottenere un risarcimento per danni supplementari in forza della Convenzione di Montreal, il passeggero dovrà applicare l’articolo 33 di tale Convenzione che si occupa non solo della competenza giurisdizionale, ma anche della ripartizione [continua ..]

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