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E´ costituzionalmente legittimo il favor riconosciuto alla detenzione domiciliare sostitutiva di sanzioni detentive brevi rispetto alla detenzione domiciliare quale misura alternativa in quanto detta misura è funzionale alla finalità rieducativa della pena e alle esigenze di deflazione del carico processuale
Argomento: Riforma Cartabia
Sezione: Corte Costituzionale
“(...) Con ordinanza del 9 maggio 2023, la Corte d’appello di Bologna, sezione terza penale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (…).
In sostanza, il giudice a quo dubita della compatibilità con i parametri costituzionali indicati di tre disposizioni della riforma del sistema penale operata con il menzionato d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui disciplinano la nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva.
La prima di tali disposizioni, l’art. 71, comma 1, lettera c), sostituisce il testo dell’art. 56 della legge n. 689 del 1981, dettando la disciplina generale della pena sostitutiva in questione.
Il giudice a quo censura il primo comma del nuovo art. 56, laddove stabilisce che la detenzione domiciliare sostitutiva «comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato puòlasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice».
A parere del rimettente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 17, lettera f), della legge n. 134 del 2021, che – nella parte che qui rileva – prescriveva al Governo, “per la semilibertà e per la detenzione domiciliare”, di “mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione”; con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.
La disciplina in esame si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost. – creando una irragionevole disparità di trattamento nelle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, a seconda che essa sia adottata quale pena sostitutiva, ovvero quale misura alternativa alla detenzione [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(Corte Cost., 10 maggio 2024, n. 84)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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