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Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 nella parte in cui prevede un limite temporale fisso all'esercizio del potere di autotutela, anche nel caso in cui siano coinvolti interessi pubblici sensibili come la tutela dei beni culturali e l'esigenza di annullamento derivi da circostanze sopravvenute, ad esempio per un attestato di libera circolazione quando successive indagini rivelino una diversa paternità dell'opera

Argomento: beni culturali
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8296)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

"1. Con provvedimento […] l’Ufficio Esportazione di Verona ha rilasciato […] ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’attestato di libera circolazione relativo ad un olio su tela […]. 1.1 Detto bene è stato successivamente alienato a terzi e si trova attualmente all’estero […]. Nel 2019, infatti, lo studioso […], dopo aver esaminato il dipinto restaurato, ha concluso per l’attribuzione di esso a Giorgio Vasari. […] […] All’esito del restauro, in altri termini, è emerso un elemento distintivo dell’opera (in precedenza celato, almeno parzialmente, dal cattivo stato di conservazione del quadro), che ha condotto lo studioso, grazie alla lettura del […] alla nuova attribuzione. 1.2 Con atto […] la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, venuta a conoscenza di tale circostanza, ha annullato in autotutela l’attestato di libera circolazione, reputando che esso fosse viziato da travisamento dei fatti. […] 2. Con ricorso […] ha impugnato dianzi al TA.R. […] […] 6. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza […] il T.A.R. ha respinto il ricorso. […] 8. Con ricorso […] OMISSIS ha proposto appello avverso la suddetta sentenza […]. DIRITTO […] Sostiene, in particolare, parte appellante che il provvedimento di annullamento in autotutela gravato in prime cure si porrebbe in contrasto con il richiamato art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 anche nella parte in cui, al suo primo comma, al fine di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici, stabilisce per l’esercizio di tale potere un termine massimo di 12 mesi. In particolare, si osserva che l’Amministrazione ha ritenuto di poter annullare in autotutela l’attestato rilasciato oltre sei anni prima sulla base dell’assunto che il suddetto termine non si applicherebbe alle autorizzazioni alla libera circolazione […]. […] 4.1 Sotto altro profilo, deduce parte appellante che non sussisterebbe, in ogni caso, la condizione di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 di assenza di responsabilità della P.A. […] […] Si sostiene, pertanto, che l’ufficio procedente avrebbe avuto tutte le possibilità di richiedere anche una previa pulitura per analizzarne meglio gli elementi in ogni [continua ..]

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