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Il referto del pronto soccorso di un ospedale pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dal medico
Argomento: Del danno biologico
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 1. - Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente B.B. denuncia la violazione dell’articolo 1227 c.c. nonché l’esistenza di un error in procedendo e di una motivazione illogica ed apparente, causa di nullità della sentenza. Sottolinea che nella motivazione della sentenza impugnata lo stato di ebbrezza del B.B. viene ritenuto causa principale della caduta e non causa esclusiva di essa, ammettendo quindi la sussistenza di concause e dando ingresso all’applicazione dell’articolo 1227 c.c.
L’errore lamentato dal ricorrente consisterebbe nell’aver la Corte d’Appello accertato e preso in considerazione solo la condotta colposa del danneggiato, omettendo di valutare le altre cause addotte dall’attore a fondamento della propria domanda ovvero di verificare l’esistenza di altre concause efficienti del danno. Aggiunge che non si poteva legittimamente porre a fondamento dell’accertamento dello stato di ubriachezza del ricorrente il referto del pronto soccorso, dove si attestava che il ricoverato era in stato di ubriachezza evidente perché sulla persona del danneggiato non erano stati eseguiti esami clinici, era formulato dai medici di pronto soccorso solamente un giudizio, frutto esclusivamente di competenze tecniche specifiche e di esperienza quindi l’evidenza dello stato di ebbrezza si fondava solo sulla opinione espressa dai medici di pronto soccorso, inidonea assurgere al ruolo di accertamento diagnostico in mancanza di riscontri. A fronte di ciò, riteneva che sulla base del solo referto di pronto soccorso così ridimensionato non si potesse giustificare una valutazione di inattendibilità dei testi citati dal danneggiato, che non avevano ravvisato lo stato di ubriachezza nella vittima né tanto meno la svalutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiante, A.A., che aveva riconosciuto di aver spinto incidentalmente il B.B., a seguito di un movimento maldestro sulla pista, provocandone la caduta. Il motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
La Corte d’Appello tramite un completo accertamento in fatto, che ha tenuto conto del referto del pronto soccorso, delle dichiarazioni successive del B.B., che solo a distanza di venti giorni era tornato in pronto soccorso chiedendo di aggiungere che era stato spinto, delle dichiarazioni dei testi, ritenute [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33299)
Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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