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Danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto per omessa diagnosi

Argomento: Della responsabilità medica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 19 giugno 2024, n. 16967)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Con la seconda viene censurato il rigetto dell'ulteriore domanda con cui, indipendentemente dalla violazione del diritto ad esercitare l'interruzione della gravidanza, era stato chiesto il risarcimento del danno determinato dalla compromissione del diritto della gestante ad essere informata sulle malformazioni del nascituro per non essere stata posta in grado di prepararsi psicologicamente al parto. 8.1. Questa censura è fondata. Con essa viene dedotta la violazione del diritto dei genitori ad essere informati, non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata. Viene, dunque, posta in evidenza la rilevanza autonoma dell'informazione, non in quanto strumentale ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad es., mediante il tempestivo ricorso ad una terapia psicologica o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente ad essa. Questa Corte ha già più volte affermato (v. Cass. 26/06/2019, n. 16892; Cass. 26/05/2020, n. 9706; Cass. 31/01/2023, n. 2798) - e al principio deve darsi continuità - che dalla lesione, sotto tale profilo, del diritto all'informazione, possono derivare alla gestante (e possono essere accertate anche presuntivamente) conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili, se non sotto il profilo esteriore dinamico-relazionale, quanto meno sotto il profilo della sofferenza interiore, dovendo presumersi che la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omessa informazione. Deve allora reputarsi illegittima, sia perché contra ius sia perché illogicamente motivata, la statuizione con cui la Corte d'appello - sul presupposto che la sofferenza psichica dei genitori sarebbe stata la medesima a [continua ..]

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