Argomento:
Della responsabilità civileSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2023, n. 8801)
stralcio a cura di Giorgio Potenza
“4.2. Osserva il Collegio, in via preliminare, che la Corte di merito […] ha compiuto un duplice errore di diritto; per un verso, sul metodo da utilizzare al fine della corretta valutazione del materiale probatorio, che deve essere in questa sede rilevato: acquisita una pluralità di elementi che costituiscono indici rilevanti - nella stessa affermazione e quindi considerazione del giudice di merito - in ordine alla configurabilità di una determinata situazione produttiva di ricadute giuridicamente rilevanti, essi non possono essere poi presi in considerazione atomisticamente, ma devono essere considerati nella loro unitarietà e nella loro interazione l'uno con l'altro. Per altro verso, sulla configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite, il giudice di appello non ha tenuto nel debito conto, nella fattispecie in esame, quanto da questa Corte già affermato con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale, che va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto (Cass. Sez. 3 n. 23725 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 12278 del 2011). […] 4.3. Tanto preliminarmente osservato, l'argomentazione circa "una contribuzione economica alle spese del quotidiano, relative alla gestione/manutenzione dell'alloggio e alle esigenze alimentari " – che viene ritenuta compatibile con la scelta della convivenza fatta dal deceduto, ma che non sottintenderebbe, al contempo, "l'intenzione di mettere in comune le risorse economiche nel contesto della costituzione sostanziale di un nuovo nucleo familiare", appare intrinsecamente illogica e del tutto inconciliabile con la rilevanza probatoria del fatto storico, emerso pacificamente e rimarcato dalla stessa Corte d'appello, di una contribuzione caratterizzata dalla diuturnitas per tutto il corso della convivenza more uxorio, durata circa un lustro e interrotta dal sinistro de quo, laddove la Corte di merito l'ha ritenuta però significativa solo ai fini della sussistenza di una mera "comunione affettiva" tra il deceduto e la sua convivente (pag. 7 della sentenza impugnata). Tale argomentazione si pone invero in aperto [continua ..]
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