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Intervento estetico non riuscito, sì alla perdita di chance per la “ragazza immagine”
Giulia Nespolo
La questione prospettata dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 5 settembre 2023, n. 25910, richiede l’analisi della risarcibilità del danno da perdita di chance, quale occasione favorevole di futuro guadagno, a livello lavorativo, per la “ragazza immagine”, esclusa da tale carriera professionale, avendo riportato danni estetici irreversibili a seguito di un intervento chirurgico non riuscito.
Ai fini di una completa analisi della sentenza in commento, appare opportuno procedere ad una breve disamina sulla vicenda in esame. In particolare, una giovane donna, avviata alla carriera lavorativa come modella, avendo riscontrato esiti anomali a seguito di un intervento chirurgico di mastoctomia sottocutanea bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, conveniva in giudizio l’Ospedale di Alfa, richiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance. Difatti, la donna lamentava di aver riportato una situazione irreversibile di devastazione mammaria toracica, aggravata da una importante sintomatologia dolorosa e limitazione nei movimenti, della quale ascriveva la responsabilità agli inadeguati controlli post- operatori svolti in ospedale, non avendo affrontato con la dovuta tempestività la complicanza associata al rigetto delle protesi.
Orbene, chiariti i termini della vicenda, ai fini di un corretto inquadramento giuridico del caso di specie su cui si fonda la sentenza in esame, appare opportuno eseguire un’attenta disamina in ordine alla responsabilità civile derivante dal danno da perdita di chance. In particolare, occorre analizzare l’istituto giuridico del danno da perdita di chance su cui si fonda la responsabilità civile ex art. 2043 c. c. La perdita di chance costituisce una voce di danno che si sostanzia qualora, a causa di un comportamento illecito di un terzo, un soggetto perde la possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico, ovvero relativo a uno specifico bene o risultato. Si tratta di un danno patrimoniale di natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c. c., quindi, devono sussistere tutti i requisiti di legge richiesti da tale disposizione codicistica.
Con riferimento alla perdita di chance, si intende la concreta ed effettiva perdita di un’occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Pertanto, il danno da perdita di chance si definisce quale pregiudizio derivante non da una mera aspettativa di fatto, ma dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato. Occorre valutare se la ragazza che abbia subito dei danni estetici permanenti, a causa di un intervento chirurgico non riuscito, avviata ad una carriera lavorativa come modella, “ragazza immagine”, possa richiedere ed ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance. Sul punto, si è ritenuto che in tema di risarcibilità del danno da perdita di chance, rilevi la chance patrimoniale di futuro guadagno. Pertanto, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, occorre che il soggetto danneggiato dimostri, mediante prova, i danni patiti. Sulla base di quanto poc’anzi ravvisato, si è affermato che “il risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua esistenza” (Cons. in dir. 7.3., Cass. civ., Sez. III., sent. n. 25910/2023).
Alla luce di tale fondamentale passaggio della sentenza in commento, si è osservato che la prova del danno da perdita di chance si sostanzia nella dimostrazione dell’esistenza e dell’apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere fornita con ogni mezzo, anche a mezzo di presunzioni; nonché nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno. Invero, ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance “è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzione, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cons. in dir. 7.3., Cass. civ., Sez. III., sent. n. 25910/2023).
A tal proposito, nel caso di specie, appare evidente che la giovane “ragazza immagine” abbia diritto di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, avendo provato tale danno con diverse allegazioni, in quanto sussiste una plausibile occasione perduta, la propria carriera lavorativa come modella, la possibilità di un vantaggio perso, la capacità reddituale e il nesso causale tra il comportamento illecito di un terzo e l’evento di danno. In tal senso, si ravvisa il nesso causale, dato che i danni estetico- funzionali permanenti della donna sono derivati dagli inadeguati controlli post- operatori svolti dall’ospedale, il quale non ha operato con la dovuta tempestività, per porre rimedio alla complicanza scaturita dal rigetto delle protesi. Dunque, alla luce delle enunciazioni giurisprudenziali e delle superiori argomentazioni si deve concludere che l’Ospedale di Alfa debba essere condannato al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto, a seguito di intervento chirurgico e di controlli post- operatori svolti in modo inadeguato, non ha provveduto con la dovuta tempestività nel rimediare alla complicanza sorta dal rigetto delle protesi. Con la propria condotta, l’Ospedale di Alfa ha cagionato danni estetico- funzionali permanenti ad una donna, i quali hanno comportato l’interruzione definitiva della sua carriera lavorativa come “ragazza immagine”. Difatti, la soluzione alla quale è addivenuta la sentenza in commento, è apparsa condivisibile, atteso che la stessa abbia attribuito rilevanza non soltanto ai risultati certi, bensì anche ai vantaggi economici, ai futuri guadagni, connotati da un’apprezzabile probabilità di conseguimento, quindi, ritenendo sempre più rilevante la nozione di chance all’interno del sistema giuridico.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2023, n. 25910)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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