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Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione c.d. daspo non è necessaria la lesione dell'ordine pubblico o della sicurezza, potendo l'amministrazione fondare la propria decisione, in via preventiva, anche sul mero pericolo potenziale che una condotta di tal fatta potrebbe causare in occasione di manifestazioni sportive

Argomento: misura di prevenzione
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo

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“Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989, il daspo può essere disposto nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Il provvedimento di divieto è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8381/2022). Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 866/2019). Il divieto, dunque, stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo". Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso di specie la condotta ascritta all'appellante rientra in quella descritta dalla fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), giustificando l’applicazione della misura di prevenzione, sia pure secondo la regola del “più probabile che non”. Non viene in rilievo la condotta, di per sé lecita, del tifoso che indossa una maglia di una squadra [continua ..]

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