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In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.lgs. n. 74 del 2000, l´integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa con l´Amministrazione finanziaria esclude il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, venendo meno il rapporto di necessaria strumentalità tra l´ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l´esigenza del loro recupero.

Argomento: Reati tributari
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 8 agosto 2024, n. 32282)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…) Il tema (…) è quello della natura dell'accertamento con adesione e delle conseguenze che l'integrale pagamento del debito tributario, conseguente alla procedura conciliativa con l'Erario, assume rispetto all'adozione (o, come nella specie, al mantenimento) del sequestro funzionale alla confisca per equivalente (…). Tanto premesso, occorre anzitutto affrontare il tema della natura dell'accertamento con adesione intervenuto tra le parti e che ha condotto l'Ufficio alla rideterminazione dell'imposta evasa. L'accertamento con adesione è un accordo stipulato con l'Agenzia delle Entrate prima che venga instaurato il contenzioso: consente di negoziare la pretesa e di ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo, quand'anche l'Ufficio intenda irrogarle nella misura massima. Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi fattispecie accertativa. Le pene previste per i delitti tributari sono diminuite sino ad un terzo e non si applicano le sanzioni accessorie qualora il contribuente provveda alla estinzione dei debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di adesione, a condizione che il pagamento riguardi altresì le sanzioni (art. 13-bis del D.lgs. n. 74 del 2000). L'attenuante è condizione per accedere al patteggiamento. Solo per la compensazione di crediti non spettanti, l'effetto è la non punibilità del reato (art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 74 del 2000). In merito ai reati caratterizzati da una soglia di punibilità come la dichiarazione infedele ex art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000, parte della giurisprudenza ha affermato che se la pretesa è condotta sotto la soglia il reato non sussiste (…). Occorre, in particolare, analizzare gli effetti che l'atto di adesione esplica con riferimento alla misura cautelare reale del sequestro funzionale alla confisca per equivalente ex art. 12-bis, D.lgs. n. 74 del 2000. Con specifico riferimento ai reati tributari, si è precisato che detto sequestro va riferito all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di «profitto», costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente [continua ..]

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