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In caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 del GDPR, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di informazioni significative sulla logica utilizzata, che quest'ultimo gli spieghi la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenere un risultato determinato, come un profilo di solvibilità

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: CGUE

(CGUE, Sez. I, 27 febbraio 2025, causa C-203/22)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 31. - Alla luce delle regole previste all’articolo 9 della direttiva 2016/943, occorrerebbe valutare se sia ipotizzabile comunicare solo all’autorità o al giudice adito le informazioni classificate come «segreti commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, affinché tale autorità o tale giudice verifichi autonomamente se vi siano motivi per ritenere che esista effettivamente un simile segreto commerciale e se tali informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, siano veritiere. 32. - Infine, occorrerebbe esaminare se una disposizione come l’articolo 4, paragrafo 6, del DSG, che esclude, di regola, il diritto di accesso dell’interessato, previsto all’articolo 15 del RGPD, qualora tale accesso esponga a rischio un segreto commerciale o aziendale del titolare del trattamento o di terzi, possa essere considerata conforme al combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del RGPD. 33. - Date tali circostanze, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Quali siano i requisiti sostanziali che devono essere soddisfatti dalle informazioni fornite per essere qualificate sufficientemente “significative” ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD. Se, in caso di profilazione, il titolare del trattamento debba comunicare – pur nel rispetto di un segreto aziendale preesistente – nell’ambito delle informazioni inerenti alla “logica utilizzata”, in linea di principio, le informazioni essenziali per consentire la comprensione dell’esito della decisione automatizzata nel singolo caso, incluse, in particolare: 1) la comunicazione dei dati dell’interessato oggetto del trattamento 2) la divulgazione delle parti dell’algoritmo alla base della profilazione, le quali sono necessarie ai fini della sua comprensibilità; e 3) le informazioni rilevanti per stabilire la correlazione tra l’informazione oggetto di trattamento e la valutazione che ne è risultata. Se, nei casi aventi ad oggetto una profilazione, all’avente diritto all’accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD debbano essere [continua ..]

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