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Decorrenza della prescrizione per l´azione disciplinare nei confronti dell´avvocato: l´individuazione del dies a quo
Argomento: Delle sanzioni disciplinari
Sezione: Sezioni Unite
“(…) – 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 56 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), dovendosi ritenere l’illecito contestato al capo 2) della rubrica prescritto l’11 agosto 2023, e, quindi, in data anteriore a quella di deposito, il 27 marzo 2024, della sentenza del C.N.F. qui impugnata.
1.1. - Il motivo è ammissibile. Infatti, la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (Cass., Sez. U - , 28/12/2023, n. 36204), per cui può anche essere eccepita per la prima volta in questa sede dalla parte ricorrente (Cass., Sez. U - , 9 ottobre 2013, n. 22956), tanto più ove se ne deduca la maturazione successivamente all’introduzione del giudizio di merito a quo.
1.2. - Muovendo tuttavia proprio dal dies a quo del 29 novembre 2016, il termine massimo complessivo di prescrizione, di sette anni e mezzo, è maturato comunque in data 29 maggio 2024, ovvero successivamente al deposito della sentenza impugnata e dopo la proposizione, il 2 maggio 2024, del ricorso per cassazione, ma prima della data in cui quest’ultimo è venuto in decisione in sede di legittimità.
La ricorrente assume infatti che sarebbe incongruo il riferimento, nel relativo capo d’incolpazione, alla pubblicazione della sentenza di appello avvenuta il 29 novembre 2016, quale termine di cessazione della ritenuta permanenza dell’illecito disciplinare - e quindi dies a quo della prescrizione-, in quanto l’utilizzo del documento falso darebbe luogo ad un illecito di natura istantanea, consumatosi il 3 febbraio 2015, data dell’udienza nella quale l’Avv. A.A. è comparsa per la prima volta in udienza nel primo grado del giudizio civile de quo, quale nuovo difensore dell’attore. Tale condotta, integrante l’utilizzo dell’atto falso, avrebbe poi generato, quali meri effetti protratti nel tempo, la successiva fase esecutiva della sentenza di primo grado e la difesa dello stesso danneggiato nel giudizio d’appello, con il conseguente rigetto dell'inibitoria richiesta dal [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 22 ottobre 2024, n. 27284)
Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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