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L´omessa formazione e informazione sul corretto utilizzo dei macchinari è causalmente rilevante in caso di infortunio sul lavoro per la responsabilità del datore di lavoro anche laddove il lavoratore sia dotato di un personale e autonomo bagaglio conoscitivo.

Argomento: D.lgs. n. 81/2008
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. IV, 5 giugno 2024, n. 22586)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Con sentenza del 9 novembre 2020 il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, (...) ebbe a dichiarare l'imputato OMISSIS colpevole del reato p. e p. dall'art. 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583, comma 1 nn. 1 e 2 cod. pen. perché in qualità di legale rappresentante della società OMISSIS, per colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia ed in particolare per non avere formato ed informato il dipendente OMISSIS sul corretto uso del carrello elevatore "SAMAG - 2" (art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008) e per avere permesso che il carrello venisse utilizzato in maniera difforme al manuale di uso e manutenzione (...) (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/2008), cagionava a questo ultimo (...) l'amputazione traumatica totale della falange del terzo dito della mano sinistra e lesioni personali della durata di 52 giorni (...). (...) Il giudice di primo grado ebbe anche a dichiarare la OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile dell'illecito amministrativo p. e p. dall'art. 25-septies, comma 3, D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 (...). (...) Sull'appello dell'imputato e del l.r.p.t. della società (...) la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OMISSIS in ordine al reato ascrittogli per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la condanna della OMISSIS Srl. (...) Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione, OMISSIS Srl, in persona del l.r.p.t., a mezzo del proprio difensore di fiducia (...). Con il primo motivo il ricorrente (...) ricorda che (...), alla data dell'incidente occorso al dipendente OMISSIS, la OMISSIS Srl non era gravata dell'obbligo formativo individuato nel capo di imputazione. In particolare, (...) si ricordava che il capo di imputazione focalizza la rilevanza penale dell'occorso sulla violazione degli obblighi formativi di cui all'art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/0 rispetto all'utilizzo del carrello SMAG-2, sicché la corretta individuazione dei contenuti dell'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro sarebbe stata consequenziale all'applicazione dell'art. 73, comma 5, del medesimo decreto. Secondo tale ultima disposizione, infatti, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni vengono individuati i macchinari il cui utilizzo richiede una formazione specifica o un'abilitazione del personale impiegato nel loro uso: rientrando la SMAG-2 di cui all'imputazione [continua ..]

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