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L'annullamento della delibera sulle spese ordinarie, posta alla base del decreto ingiuntivo, non impedisce al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa creditoria del condominio
Argomento: Del condominio negli edifici
Sezione: Sezione Semplice
“Invero, mentre per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini (ex multis, Cass. n. 6735 del 2020).
La ‹‹convenzione›› di cui al primo comma dell’art. 1123 c.c. regola, in sostanza, la misura della contribuzione dei condomini alle spese per le parti comuni, ove le parti del contratto intendano derogare ai criteri legali di ripartizione dettati dagli articoli 1123 e seguenti del codice. Essa è cosa diversa dal titolo di deroga previsto dal primo comma dell’art. 1118 c.c., ‹‹titolo›› menzionato altresì nell’art. 68, primo comma, disp. att. c.c. (“per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice”), il quale può stabilire convenzionalmente, in aumento o in diminuzione rispetto al valore proporzionale della singola unità immobiliare, la quota di contitolarità del condomino sulle parti comuni. (...) Perché, allora, una tabella millesimale contenga una convenzione derogatoria al regime legale di ripartizione delle spese, agli effetti dell'art. 1123, comma 1, c.c., occorre che il testo della stessa, secondo l'apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, definisca in modo chiaro e inequivoco l’ambito della deroga pattuita.
La Corte d’appello di Milano, muovendosi tra le clausole obiettivamente ambigue, oscure, contraddittorie e polisenso inserite nelle tabelle allegate alla transazione/vendita del 30 novembre 1983, ha inteso che tali tabelle erano state convenute soltanto per i beni comuni ivi espressamente menzionati e non anche per la “totalità dei costi di gestione del Condominio”. Ciò ha portato all’annullamento della impugnata deliberazione assembleare del 26 febbraio 2014, giacché avente ad oggetto una ripartizione tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottata in violazione dei criteri generali previsti dalla legge, in carenza di diversa [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 30 gennaio 2025, n. 2211)
Stralcio a cura di Francesco Taurisano
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