Argomento:
Giudizio di Cassazione Sezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
“ III – (…) Di riflesso a tale previsione è divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell’art. 196- quater disp. att. cod. proc. civ. in ordine alla “obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”:
- “Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.” (…)
V - Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, essa assume portata cogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del deposito telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ. Non altrimenti può giustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regola stessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.
VI - Ne segue che, a far data dal 1° gennaio 2023, tutti i ricorsi per Cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l’art. 369 cod. proc. civ., salve le eccezioni appositamente specificate. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. (…)”
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