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L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., risiede nelle modalità del possesso del bene mobile altrui, che, nel reato di peculato, dipende dall´ufficio o servizio del pubblico ufficiale o dell´incaricato ad un pubblico servizio, mentre nel delitto di truffa aggravata viene acquisito fraudolentemente mediante artifici o raggiri.

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 12 novembre 2024, n. 41445)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, (...) il quale ha dedotto l'errata qualificazione del fatto (...) come truffa aggravata, anziché peculato, sulla scorta dell'assunto che la disponibilità delle carte carburante, pur se riferite ad autovetture della Asl dismesse, era ricollegabile a ragioni di ufficio o servizio. Secondo la sentenza di merito, invece, il reato di peculato non era configurabile perché l'imputato, dipendente della Asl, si sarebbe appropriato delle carte carburante di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, ma ciò sarebbe avvenuto attraverso artifici e raggiri, e, cioè, omettendo fraudolentemente di riconsegnarle all'Ufficio al momento della dismissione delle autovetture o di disattivarle, bensì continuando ad utilizzarle successivamente per scopi personali. (...) Secondo i Giudici del merito l'imputato, dipendente dell'Asl di Lodi con qualifica di operatore specializzato addetto al parco auto aziendale e unico gestore delle tessere carburante, destinate al rifornimento delle vetture, aveva indebitamente usato tre carte carburante, associate a vetture non più in uso alla Asl, che, secondo la procedura di prassi, dovevano essere restituite nel momento della dismissione delle auto, ovvero, comunque bloccate e disattivate. (...) L'imputato, invece, (...) aveva conseguito la disponibilità delle carte tramite artifici e raggiri e, quindi, il fatto era inquadrabile nell'art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.». Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'accertamento della condotta (...) presenta margini di apprezzabile incertezza. Se, per un verso, infatti, risulta chiaro che l'imputato era l'unico gestore delle tessere carburante (...) e l'unico a disporre in via esclusiva delle password, così che (...) la distrazione del carburante deve essergli addebitata, per altro verso, invece, non è evidente quale condotta egli abbia posto in essere al fine dell'utilizzo delle tre tessere collegate ad autovetture dismesse. Posto che l'artifizio o il raggiro (...) non può collegarsi alla dismissione delle autovetture, cui le tessere carburante erano collegate, (...) deve rilevarsi che entrambi i Giudici del merito non hanno chiarito quali fossero stati gli artifizi o i raggiri in concreto realizzati, non potendosi [continua ..]

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