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Il contratto di licenza d'uso del marchio a terzi in via esclusiva richiede il consenso unanime dei suoi contitolari
Argomento: Della proprietą industriale
Sezione: Sentenze di Merito
“IX. - La comunione sul marchio, possibile secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata e oggi finanche codificata dall'art. 6 del codice della proprietà industriale (c.p.i.), conduce (nel diritto interno) ad applicare, in linea generale, le norme civilistiche sulla comunione. L'applicazione delle norme sulla comunione deve però avvenire nei limiti della compatibilità. In consonanza con quanto evidenziato dalla CGUE, il profilo di compatibilità al quale allude l'art. 6 del c.p.i. deve essere valutato diritto per diritto e caso per caso: e quindi, per quanto qui interessa, in relazione alle caratteristiche proprie del diritto dei marchi d'impresa. Il connotato di incorporalità che caratterizza il marchio unitamente alla sua funzione distintiva è elemento decisivo da considerare in vista della compatibilità; e lo è anche il diritto di esclusiva che a esso si collega. […] la concessione di licenze esclusive a terzi è un atto dispositivo del marchio, poiché, alterando la destinazione della cosa e impedendo agli altri partecipanti alla comunione di farne uso, incrina l'esclusività del diritto che è tipica della privativa. Invero, se disposta a maggioranza, la concessione di licenze esclusive sul marchio è lesiva dei diritti di esclusiva dei dissenzienti. La concessione in licenza implica infatti uno sfruttamento indiretto del bene immateriale. E lo sfruttamento indiretto è idoneo a vulnerare l'esclusiva che i titolari dissenzienti avrebbero diritto a mantenere integra. Ne segue che quale che sia la durata della concessione (infra o ultranovennale o a tempo indeterminato) e la modalità (gratuita o meno) dell'attribuzione a terzi del diritto di utilizzazione in via esclusiva del marchio, quell'attribuzione, proprio perché esclusiva, implica un atto di disposizione giuridica suscettibile di un medesimo unico trattamento. Poiché ogni decisione inerente allo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale è astrattamente idonea a pregiudicare l'interesse di ciascuno dei contitolari a preservare l'integrità del proprio diritto, la regola che viene in rilievo è quella posta dall'art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ. per il modello degli atti pregiudizievoli; quegli atti che - come per es. l'alienazione o la costituzione di diritti reali, o anche la locazione ultranovennale -segnando il limite [continua ..]
Sezione: Sentenze di Merito
(Cass. Civ., Sez. I, 19 aprile 2024, n. 10637)
Stralcio a cura di Giorgio Potenza