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In materia di sicurezza sul lavoro, il giudice nazionale penale può disapplicare le pronunce della Corte costituzionale incompatibili con la normativa comunitaria nel caso in cui l´interpretazione fornita dalla Corte non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull´esistenza di siffatto infortunio sul lavoro

Sezione: CGUE

(CGUE, sent. 26 settembre 2024, causa C-792/22, ECLI:EU:C:2024:788)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), e dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). (...) In tali circostanze, la Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Brașov) (...) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: Se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale, [come interpretata] da una decisione del giudice costituzionale nazionale (...). In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale in base alla quale i giudici nazionali di diritto comune sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria agli articoli 1, paragrafi 1 e 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta]». (...) Per quanto riguarda la direttiva 89/391, dal suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce del decimo considerando di tale direttiva, risulta che essa ha lo scopo di attuare misure preventive volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in modo da assicurare un miglior livello di protezione. [continua ..]

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