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Una disciplina comunale non può introdurre limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato per sostanze fitosanitarie e di erbicidi sul proprio territorio, sia perché il Comune non ha competenza specifica in materia sia perché tali sostanze sono già autorizzate secondo procedure che assicurano la salute pubblica, non potendosi quindi utilmente invocare il principio di precauzione

Argomento: autonomie territoriali
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. Giunge a questo Consiglio di Stato la questione se una disciplina comunale […] può introdurre limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato di sostanze fitosanitarie e di erbicidi sul proprio territorio comunale. […] 17. Entrando nel merito della controversia, non può essere condivisa la tesi del Comune sulla sua competenza ad adottare una tale regolamento in materia di fitosanitari ed erbicidi, mancando un qualsiasi riscontro nel diritto positivo il ragionamento sulla cedevolezza della legge statale, regionale o provinciale verso i regolamenti locali nelle materie di loro riservata o delegata competenza. […] 19. Dall’analisi e dal confronto di tali norme statali e regionali risulta chiarissimo al Collegio il quadro delle fonti gerarchicamente superiori rispetto a regolamenti locali […]. […] Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione del primo giudice sulla competenza normativa dell’Unione Europea, dell’ordinamento statale e della Provincia Autonoma di Bolzano. Solamente in alcuni ristretti aspetti residuali – tassativamente elencati dalla cornice normativa eurounionale, statale e provinciale – sono da riscontrare margini funzionali per interventi comunali, ma essi esulano dalla possibilità di dettare una disciplina generale di deroghe di utilizzo e distanziometriche come ha fatto il Comune di OMISS. […] 27. Infine […] il Collegio non può nemmeno intravedere una violazione di principi costituzionali o dell’Unione Europea per quanto riguarda il principio di precauzione. 28. Ai fini dell’esercizio della potestà regolamentare rivendicata dal Comune non sono sufficienti i richiami di principi relativi a esigenze di tutela (solo genericamente enunciati come necessari al livello periferico), anche se si tratta di valori costituzionali (salute ed ambiente) di indubbia importanza, va considerato che tale potestà incide proprio su valori fondamentali e diritti di libertà dei cittadini costituzionalmente garantiti e pertanto non può non trovare un preciso fondamento in una norma legislativa, in questo caso non esistente. Non è sufficiente che il Comune richiami testi ed opinioni scientifiche sugli asseriti effetti della contaminazione dell’aria e del terreno dai pesticidi per poter accertare una competenza comunale in base al principio di precauzione […]. 29. Non è [continua ..]

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