home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2024 / La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, ..

indietro stampa contenuto


La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. va individuata con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 20 settembre 2024, n. 35366)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

"OMISSIS è stato riconosciuto responsabile del reato di peculato in quanto, nella qualità di addetto alle lavorazioni interne dell'area di OMISSIS S.p.A., tenuto a contabilizzare in apposito registro tutti gli importi riscossi quotidianamente dai portalettere a titolo di corrispettivo dei servizi di recapito pacchi in contrassegno, importi che OMISSIS avrebbe dovuto corrispondere ai soggetti mittenti il giorno successivo, mediante la falsificazione del registro sopra menzionato, dal quale risultava che le consegne non erano andate a buon fine, si appropriava della somma di euro 3500,00, solo in parte restituita" (…) CONSIDERATO IN DIRITTO (…) "Dovendosi ribadire la natura pubblicistica dell'attività svolta da (...) S.p.A. in quanto inclusa nel servizio postale universale che, come si dirà, è stato affidato a detto ente fino al 30 aprile 2026. In particolare, dalla specifica disciplina di settore sono desumibili i seguenti indici sintomatici della natura pubblica del servizio in esame: i) l'interesse pubblico sotteso allo svolgimento da parte di OMISSIS S.p.A. del servizio postale universale, volto a garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da reddito o da residenza geografica, la possibilità di fruire dei servizi postali; i) la presenza di una disciplina diversa da quella privatistica; iii) il finanziamento pubblico del servizio universale". (…) "La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen., va individuata con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la truffa aggravata quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Pertanto, nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione documentale o gli artifici costituiscono un "post factum" non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della "res" (Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395). Deve pertanto ritenersi che integra il delitto di [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio