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Viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non diminuisca l´entità della pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l´assoluzione per un reato-satellite.

Argomento: Impugnazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 6 febbraio 2025, 4945)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale (...) OMISSIS fu condannato alla pena di 11 mesi di reclusione e di 250,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole (...) dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 56-624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per tentato furto aggravato dall'avere usato violenza sul portone d'ingresso secondario a un'abitazione, esposto per necessità e destinazione alla pubblica fede (capo 1); nonché di cui agli artt. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato la porta di accesso secondario alla stessa abitazione (capo 2) (...). Con sentenza in data (...), la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il delitto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il reato di cui al capo 2), con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni. Peraltro, considerato che il fatto contestato al capo 1) doveva essere qualificato come tentativo punibile di furto in abitazione ex artt. 56 e 624-bis cod. pen. e che, conseguentemente, la pena inflitta appariva ben inferiore a quella applicabile, la Corte territoriale ha ritenuto che essa fosse «del tutto insuscettibile di alcuna revisione al ribasso». Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso OMISSIS a mezzo del difensore di fiducia, (...) deducendo (...) la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata abbia violato il divieto di reformatio in pejus per avere ritenuto assorbito il delitto di cui al capo 2) in quello contestato al capo 1) senza però procedere alla corrispondente riduzione della pena applicata in aumento, a titolo di continuazione, per il delitto contestato al capo 2). Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Va premesso che (...) l'attribuzione (...) al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., (...) qualora la nuova definizione del reato fosse nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel [continua ..]

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