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È legittima la disapplicazione di un decreto ministeriale che impone l'indicazione esclusiva di "madre" e "padre" sulla carta d'identità del minore, per contrasto con disposizioni legislative primarie e con il diritto del minore alla piena tutela dell'identità personale e familiare nel rispetto dei principi di bigenitorialità e non discriminazione
Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice
“6. Il secondo motivo di ricorso, (…) assume che la disapplicazione del decreto ministeriale compiuta dai giudici distrettuali viene a violare il concetto di bigenitorialità attualmente in vigore nel nostro sistema giuridico e contrasta con i principi di ordine pubblico emergenti dal compendio delle norme denunciate come violate.
Tenuto conto di questa cornice normativa il legislatore – a dire del ricorrente – non avrebbe potuto ammettere la dicitura “genitori” al posto di quella di “padre” e “madre” nella disciplina della carta di identità elettronica, in quanto, altrimenti, avrebbe creato atti di stato civile a carattere eccezionale, non conformi a quelli prodotti sino ad allora in attuazione della normativa vigente e, dunque, di fatto privi di una rispondenza almeno nel sistema normativo.
Peraltro, il diritto all’identità personale del minore nel caso di specie non era stato in alcun modo pregiudicato dalla dicitura “madre” e “padre” riportata sulla carta d’identità elettronica, dato che la stessa non necessitava dell’indicazione dei nomi dei genitori del minore per poter espletare la funzione di identificazione.
Il motivo è inammissibile.
7.2 (...) la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, rispetto a una coppia omoaffettiva femminile, che l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983 si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022 (Cass. 22179/2022; nello stesso senso Cass., Sez. U., 38162/2022, Cass. 4448/2024) (...)
Difatti, l’art. 3, comma 5, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.) stabilisce che «la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 08 aprile 2025, n. 9216)
Stralcio a cura di Francesco Taurisano
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