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Per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta, ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche - in via cumulativa e alternativa - l'evento di lesioni
Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice
"Con sentenza emessa in data 15 maggio 2023 il GUP del Tribunale di Pistoia - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di OMISSIS in relazione ai reati a lui contestati, compiutamente descritti nella epigrafe della sentenza di merito, con condanna alla pena di anni dieci di reclusione.
In particolare, la contestazione riguarda: a) il delitto di tentato omicidio commesso ai danni della moglie in un contesto di maltrattamenti e per tale ragione aggravato, per fatto avvenuto in data 21 febbraio 2022; b) il delitto di maltrattamenti per condotte poste in essere sin dall'anno 2020 nei confronti della predetta OMISSIS c) il delitto di simulazione di reato e quello di violenza per costringere la OMISSIS a rilasciare le false dichiarazioni (una aggressione a scopo di rapina commessa da soggetto ignoto) sulle modalità del suo ferimento. (…)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la decisione emessa in sede di merito va annullata senza rinvio in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo autonomo di maltrattamenti, posto che la condotta risulta assorbita ai sensi dell'art. 84 cod. pen, nella circostanza aggravante di cui all'art. 576 n.5) cod. pen.. Ciò tuttavia non deriva dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dal difensore OMISSIS posto che la doglianza in questione non era stata prospettata nei motivi di appello e, pertanto, il motivo di ricorso ricade nella previsione di inammissibilità di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Nel resto il ricorso è infondato. (…)
È del tutto logico l'avvenuto utilizzo di indicatori fattuali al fine di qualificare il correlato elemento psicologico, che deve sorreggere l'azione. Il dolo è infatti fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà della condotta causativa dell'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione. (…) La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di segni esteriori della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 2210)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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