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Liberalità diverse dalla donazione: è necessaria la dichiarazione ex art. 56-bis d.lgs. n. 346 del 1990 (che può provenire anche dal donante) affinché siano sottoposte ad imposta

Argomento: Registrazione degli atti di liberalità diversi dalla donazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Trib., 20 marzo 2024, n. 7442)

Stralcio a cura di Luigi de Felice

“2.2. (…) le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 cod. civ.), ma configura una donazione tipica (art. 769 cod. civ.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico (art. 782, primo comma, cod. civ.), salvo che sia di modico valore (art. 783 cod. civ.), poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Infatti, l’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante (in termini: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725 nello stesso senso: Cass., Sez. 2°, 19 agosto 2021, n. 23127; Cass., Sez. 2°, 24 ottobre 2022, n. 31272; Cass., Sez. 2°, 10 gennaio 2024, n. 982) 2.3 - In tale direzione, pur prendendo atto della qualificazione datane dalle Sezioni Unite ai fini civilistici, la Sezione Tributaria di questa Corte ha ritenuto che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero, la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assuma una diversa connotazione ai fini fiscali (da ultima: Cass., Sez. 5°, 12 gennaio 2022, n. 735). A tal fine, si è precisato che l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, e il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e [continua ..]

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