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L'esame clinico strumentale quale mezzo idoneo a fornire la dimostrazione della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 9674)

stralcio a cura di Daniela Evoluzionista

“(…) se è vero, che, in tema di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, ai sensi della richiamata norma, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, è anche vero però che nulla impone di ritenere che, a tal fine, l'esame clinico strumentale sia l'unico mezzo utilizzabile, poiché, in ogni caso, è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile, dovendosi soltanto tenere conto che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge (v. ex aliis Cass. n. 7753 del 08/04/2020; n. 26249 del 16/10/2019; n. 10816 del 18/04/2019; n. 5820 del 28/02/2019; n. 1272 del 19/01/2018; n. 18773 del 26/09/2016). (…) Resta impregiudicata anche la valutazione della sussistenza di un apprezzabile danno morale, con riferimento al quale va ricordato che - ferma l’ontologica diversità di tale pregiudizio dal danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale (v. Cass. n. 910 del 2018; n. 7513 del 2018; n. 28989 del 2019) e fermo altresì l’onere di allegazione e prova delle sofferenze soggettive di cui si pretende la riparazione ed escluso, quindi, l’operare di alcun automatismo risarcitorio - tale prova, attesa l’inerenza del danno ad un bene immateriale e la sua dimensione eminentemente soggettiva, non potrà che essere rappresentata da presunzioni semplici, ex art. 2729 cod. civ., in funzione delle quali non può a priori escludersi anche la rilevanza indiziaria dei dati emergenti dai menzionati certificati medici in una con il ricorso a massime di comune esperienza (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164). (…)”

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