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E´ legittima la revoca, da parte del giudice dell´esecuzione, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell´articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d´appello, sebbene il punto non sia stato devoluto con l´impugnazione

Argomento: Dell’estinzione del reato e della pena
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 1 ottobre 2024, n. 36460)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“ […]. 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito sul punto dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio”. 2. […], si è registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione indicata. La premessa da cui muovono le sentenze espressive dei due diversi indirizzi è costituita, […], da Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, […] che si è pronunciata sul tema del rapporto tra preclusione da giudicato e poteri del giudice dell’esecuzione in punto di revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa. Le coordinate normative entro cui si inscrive il contrasto sono dettate dall’art. 168, comma terzo, cod. pen, […], per il quale la sospensione condizionale della pena va revocata, oltre che nei casi di cui al comma primo, nn. 1) e 2), anche quando sia stata riconosciuta in violazione di quanto disposto dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., che fa divieto di applicazione della sospensione condizionale più di una volta, salvo il potere del giudice della nuova condanna di accordare comunque la sospensione condizionale se la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata in precedenza, non superi i limiti di concedibilità di cui all’art. 163 cod. pen. La stessa legge che ha interpolato l’art. 168 cod. pen. ha aggiunto […] un comma all’art. 674 cod. proc. pen., il comma 1-bis, che ha attribuito al giudice dell’esecuzione il potere di revoca della sospensione condizionale ove ricorrano le condizioni di cui al menzionato art. 168, comma terzo, cod. pen. La ratio legis è stata individuata […] nell’esigenza di contrastare il fenomeno delle ripetute e illegittime concessioni della sospensione condizionale causato dal tardivo aggiornamento del casellario giudiziale. L’attribuzione del potere di revoca al giudice dell’esecuzione è apparso strumento efficace ad evitare gli indebiti vantaggi [continua ..]

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