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Il reato di estorsione (art. 629 c.p.) può essere integrato da condotte consistenti nella strumentalizzazione di azioni giudiziarie intentate per costringere il convenuto ad accettare in via stragiudiziale condizioni palesemente ingiuste
Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice
“(...) Sul tema il collegio riafferma, in primo luogo, che integra gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (...) quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (...).
In secondo luogo, deve essere chiarito che, quando l’azione giudiziaria è concretamente promossa, il fatto che ci sia l’intervento del giudice, che è investito della cognizione della legittimità della pretesa, impedisce che si possa ipotizzare la sussistenza sia della costrizione illecita, che del profitto ingiusto dell’attore, il che osta alla possibilità di ritenere integrata l’estorsione. (...)
Fatte queste premesse, il collegio ritiene che l’estorsione può essere integrata se la promozione di azioni giudiziarie costituisce lo strumento utilizzato per costringere il convenuto ad accettare accordi “stragiudiziali” palesemente ingiusti, che non sarebbero mai stati considerati, se lo stesso non fosse stato costretto a resistere in un giudizio attivati in modo temerario.
Si ritiene, cioè, che la promozione di azioni temerarie non configura “di per se” un tentativo di estorsione. L’estorsione, sia in forma tentata, che consumata, può ritenersi integrata solo qualora l’azione promossa costituisca il mezzo per ottenere un profitto ingiusto “fuori dal giudizio” (...).
Nel caso in esame (...) la vicenda estorsiva (...) si radica su un tessuto relazionale già esistente tra S. e la parte civile C.
C., con l’intermediazione di S. aveva concluso ripetuti contratti di compravendita, acquistando due appartamenti e due posti auto; S. aveva ottenuto il compenso per l’intermediazione, ma, dopo la vendita del secondo appartamento, insisteva per ottenere cinquantamila euro in nero, oltre al prezzo concordato per l’intermediazione, deteriorando i rapporti con la parte civile. A questo punto G.G., figlio della compagna di S., aveva instaurato azioni civili strumentali, dirette a gravare di iscrizioni l’immobile impedendone la commercializzazione.
S., facendo leva sulla pendenza del giudizio, (...) aveva esercitato pressioni sulla vittima per ottenere la firma di un accordo stragiudiziale funzionale a “chiudere” il contenzioso che era [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. II, 13 settembre 2024, n. 34636)
Stralcio a cura di Roberto Zambrano
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