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Il fideiussore non ancora escusso non può essere ammesso allo stato passivo neppure con riserva giacché, ricostruisce la Corte, è diritto non ancora realizzato prima del fallimento del debitore: trattasi, infatti, di credito non ancora sorto e solo eventuale, che non consente, pertanto, il sorgere in capo al fideiussore del diritto di regresso – condizione, secondo tale pronuncia, necessaria e sufficiente per essere ammessi al passivo.
Argomento: Dei singoli contratti
Sezione: Sezione Semplice
(…) 2.1 Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dell’art. 112 c.p.c. nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto (di esecutività dello stato passivo, ndr) impugnato: - innanzitutto, nella parte in cui il tribunale ha respinto (ovvero, in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non ha esaminato) la domanda con la quale la banca opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito derivante dall’escussione della fideiussione prestata dalla C. il 31/10/2007 in favore della banca nell’interesse di P. s.r.l. a garanzia delle obbligazioni derivanti in capo a quest’ultima per effetto dell’anticipazione concessa alla stessa dalla banca con atto in pari data; - in secondo luogo, nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda con la quale la banca opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo in via condizionale dei crediti di regresso vantati dalla stessa nei confronti della C. in ragione delle garanzie prestate dalla banca in suo favore e non ancora escusse, senza, tuttavia, considerare che si configura come un “credito condizionale” ai fini previsti dagli artt. 55, 95, 96, 113 e 113-bis l.fall., “anche il credito eventuale che possa conseguire, in corso di procedura e senza attività del fallito, al completamento di una fattispecie complessa che abbia già dato luogo a un vincolo sul patrimonio del fallito”, dovendosi, quindi, ritenere come tali “anche quei crediti derivanti da una causa già realizzata ma che vede proiettati nel futuro gli elementi di certezza e di liquidazione”. (…)
(…) 3.7. La questione residuata in giudizio è se il fideiussore (o altro coobbligato in solido con il fallito) possa insinuare con riserva il proprio credito di rivalsa nel passivo del fallimento del debitore principale prima ancora d’aver adempiuto il proprio debito nei confronti del creditore.
3.8. Le soluzioni interpretative offerte sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte sono state nel corso del tempo molto diverse.
3.9. In un primo momento si è, in effetti, ritenuto che: fideiussore che non ha ancora adempiuto l’obbligazione garantita prima del [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964)
Stralcio a cura di Luigi De Felice
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