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In tema di finanziamenti dei soci, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso non ha natura di ripetizione dell'indebito bensì di revocatoria di carattere speciale

Argomento: Fallimento
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“2.3. Giova premettere, allora, che: i) l'art. 2467, comma 1, cod. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis, risalente al D.Lgs. n. 6/2003, prevede che il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario, o in un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e deve essere restituito alla massa qualora effettuato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; ii) giusta l'art. 2497 - quinquies cod. civ.  le regole relative ai finanziamenti dei soci nell'ambito della società a responsabilità limitata sono richiamate nel caso di finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (finanziamenti discendenti o orizzontali). Da tale previsione consegue, allora, che la disciplina in esame si applica ai finanziamenti effettuati non solo a favore della società a responsabilità limitata, ma anche di società di altro tipo; inoltre, le medesime regole assumono rilievo non soltanto nel caso in cui il finanziamento sia effettuato dal socio, ma anche da terzi, purché si tratti o della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società finanziata o da altri soggetti comunque sottoposti a tale società; iii) nel caso di specie, la corte territoriale ha accertato che T. V. Sas  aveva concesso un finanziamento alla M. C. Srl , poi fallita, senza esserne socia (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). La stessa corte, inoltre, ha ritenuto che correttamente il tribunale aveva escluso la ripetizione della restituzione di detto finanziamento, erogato nell'aprile del 2005, poiché avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata e considerato, altresì, che la restituzione del finanziamento non costituiva un indebito oggettivo ma un atto di adempimento. 2.4. Fermo quanto precede, opina il Collegio che, tra le differenti ricostruzioni interpretative che hanno interessato l'art. 2467 cod. civ. nel testo in precedenza indicato (quella che, privilegiando il dato letterale, qualifica l'azione attribuita al curatore come ripetizione dell'indebito e quella che, in una differente prospettiva, riconduce la regola ai principi del diritto [continua ..]

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