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Abusivo frazionamento del credito e improponibilità della domanda

Argomento: Del frazionamento indebito del credito
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2024, n. 3643)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

“(…) Rispetto al tema delle sorti della domanda che ha dato luogo ad un abusivo frazionamento persistono due diversi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte a proposito degli effetti che l’abusivo frazionamento produce sulla domanda creditoria indebitamente parcellizzata. In particolare, Cass. n.8184/2023, dopo avere ricordato alcuni precedenti resi sulla medesima questione fra le medesime parti Cass., Sez.VI-I, 20/09/2017, n. 21858; Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21857 - si è mossa nel solco dell’orientamento escludente l’improponibilità, ritenendo che la condotta abusiva è da sanzionare unicamente sul piano del regime delle spese processuali – così Cass. nn.10634/2010, 9488/2014, 20834/2017. (…) In definitiva, sulla traccia segnata da Cass. S.U. 23726/2007, l’orientamento più rigoroso reputa che l’introduzione della figura dell’abuso del processo per le ipotesi di frazionamento indebito del credito secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite anche nel 2017 avrebbe il senso di salvaguardare sia l’interesse del debitore che quello, obiettivo della efficiente utilizzazione del servizio giustizia, non potendosi giustificarsi un processo “ingiusto” in quanto frutto di abuso del processo per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale. L’abuso segnerebbe il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi. (…) Per altro verso, l’indirizzo meno rigoroso espresso da Cass. n.8184/2023 e dai già ricordati precedenti che si inscrivono nel filone favorevole a riconoscere comunque la proponibilità della domanda creditoria relativa ad un credito facente parte di un medesimo rapporto negoziale di durata in modo che essa possa essere esaminata nel merito muove da una diversa lettura delle pronunzie delle Sezioni Unite già ricordate ad anche da un diverso peso attribuito alla giurisprudenza della Corte edu in punto di accesso alla giustizia e di tutela convenzionale offerta dall’art.6 CEDU. Come si detto, infatti, Cass. n.8184/2023 ha ritenuto espressamente che la soluzione in ordine alla proponibilità muove dall’idea che le Sezioni Unite del 2017 avessero proceduto ad un affinamento del principio di diritto a suo tempo enunciato da SS.UU. 23726/2007. Ed in effetti, [continua ..]

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