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Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo, ma relativo, avuto cioè riguardo all'utilizzo che l'agente si è preposto o ha realizzato. Inoltre, il bisogno è grave ed urgente se riguarda il soddisfacimento di esigenze primarie, anche se non vitali

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. IV, 15 novembre 2024, n. 41977)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

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"Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza (…), con cui la ricorrente era condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentato furto all'interno del supermercato OMISSIS, avente ad oggetto 2 pezzi di formaggio, 2 salami, un gel per capelli ed una confezione di siringhe, merce del valore di Euro 38,94. (…) Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo di doglianza, riguardante la qualificazione giuridica del fatto ascritto alla imputata. (…) Quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, come argomentato correttamente dalla Corte di merito, va escluso che la situazione anche di grave e conclamata indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati provocati da uno stato di bisogno, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). (…) La Corte di legittimità ha da tempo precisato che, in tema di furto tentato la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980). L'attenuante, poi, trova applicazione soltanto ove la cosa sottratta - o che l'imputato si prefigge di sottrarre nel caso del tentativo - abbia un valore modestissimo, pressoché irrisorio (cfr., ex multis, Sez. 2, n. [continua ..]

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