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Le garanzie procedimentali devono essere necessariamente riconosciute all´interessato anche quando trattasi provvedimenti vincolati, se l´apporto partecipativo possa essere utile ad un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso, allorquando il caso sia peculiare e, pertanto, necessiti di un´istruttoria specifica

Argomento: procedimento
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. III, 4 dicembre 2024, n. 9701)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“[…] la Direzione provinciale dell’I.N.P.S. di Lecce, con nota del 2 agosto 2019, ha disposto la revoca delle autorizzazioni per essere asseritamente “venuti meno i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti per la concessione degli ammortizzatori sociali” sulla scorta delle risultanze delle indagini di polizia economico-finanziaria svolte presso il Salumificio dalla Guardia di finanza. […] All’esito del giudizio di prime cure, il TAR Lecce ha respinto il gravame sull’assunto che, a dispetto dell’allegata inosservanza delle prerogative partecipative, l’impugnato provvedimento di “revoca” (rectius: annullamento d’ufficio) assume in concreto carattere vincolato per l’I.N.P.S. in correlazione alle significative circostanze fattuali riscontrate dalla Guardia di Finanza che imponevano all’Ente previdenziale di tenerne conto e di porle alla base del provvedimento di “revoca” impugnato, nella forma della motivazione per relationem. […] La peculiare disciplina dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, co. 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l’annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e aggiunge che, indipendentemente dalla sua natura vincolata, il provvedimento non sarebbe annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato. A detta del primo giudice il provvedimento adottato dall’Istituto – riqualificato in iure come annullamento d’ufficio – avrebbe assunto in concreto carattere vincolato sottraendosi per l’effetto alle garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo. 11.2. – Nondimeno, il Collegio rileva una fallacia ricostruttiva in tale sillogismo giudiziale: se infatti è vero che l’esito del riesame in autotutela è la decadenza – rectius: annullamento d’ufficio stando alla configurazione accolta in prime cure e non censurata in appello – dal regime di integrazione salariale all’acclarata [continua ..]

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