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La sentenza di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha efficacia di giudicato nel processo tributario limitatamente alle sanzioni tributarie e non anche all´accertamento dell´imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio
Argomento: Giudicato
Sezione: Sezione Semplice
"OMISSIS impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2015 per Ires, Iva e Irap in relazione alla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per gli acquisti da quattro fornitori – OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS – nonché per aver dedotto costi non di competenza in quanto relativi a prestazioni svolte nell’anno 2014.
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria (CTP) di Lecce limitatamente alle prestazioni fornite da OMISSIS e ai costi indeducibili perché non di competenza e rigettato per il resto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT2), con la sentenza in epigrafe, riformava la decisione di primo grado e annullava, nella sua integrità, l’avviso di accertamento, rilevando che il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1281/2022 aveva assolto il legale rappresentante della società con la formula “perché il fatto non sussiste”, che condivideva “in ogni sua parte, esclusa nessuna e lo accoglie ai fini fiscali”. (…)
RAGIONI DELLA DECISIONE
(…) i motivi, logicamente connessi, sono suscettibili di esame unitario.
Va disattesa, in primis, l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente: le doglianze attengono all’osservanza del principio della circolazione della prova tra giudizio penale e giudizio tributario e alla conseguente disamina di cui è onerato il giudice di merito e, quindi, deducono, correttamente, una violazione di legge. I motivi, oltre che ammissibili, sono fondati.
Secondo la consolidata e costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale, anche irrevocabile e ancorché con la formula “il fatto non sussiste”, non è idonea, in forza del disposto di cui all’art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nell’alveo del processo tributario, assumendo – per il principio della circolazione dei mezzi di prova – un rilievo solo quale elemento di prova, soggetto all’autonoma valutazione del giudice tributario.
In particolare, in tema di operazioni inesistenti incluse in una frode carosello – com’è quella all’origine della vicenda - si è chiarito che il giudice tributario, nel verificare se il contribuente sia consapevole del coinvolgimento in una operazione finalizzata [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3800)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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