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L'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, ma solo alla loro conclusione

Argomento: Riforma Cartabia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 7 novembre 2024, n. 41133)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

"Con la pronuncia del 12/03/2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo di OMISSIS detenuto in regime di art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il provvedimento della Casa circondariale che gli negava la possibilità di far accedere in istituto i componenti dell'associazione OMISSIS s.c.a.r.l. Onlus, resasi disponibile alla valutazione dell'attuazione di un percorso di giustizia riparativa nell'ambito del progetto OMISSIS. (…) CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento (…). Preliminarmente va rigettata la richiesta di rinvio, con riserva di articolare una questione di legittimità costituzionale in relazione alla novella normativa di cui all'art. 7 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, poiché, come si avrà modo di illustrare al capo seguente, tale norma non influisce in alcun modo sul quadro normativo all'interno del quale deve essere collocata la fattispecie qui in esame. Appare, inoltre, opportuno specificare, in relazione all'eccezione d'inammissibilità del ricorso dedotta con memoria da parte del difensore dell'interessato, che la sentenza ivi indicata non si occupa affatto di giustizia riparativa, mentre esiste Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285930, così massimata "È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale". Dalla lettura della motivazione emerge come a tale conclusione si sia pervenuti in relazione al fatto che nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa a causa del dovuto rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (…) La decisione impugnata è viziata nella parte in cui non ha considerato che, secondo il disposto dell'art. 44, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, ai programmi di giustizia riparativa, "si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo [continua ..]

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