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È costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sull´aggravante dei rapporti familiari ex art. 577 co.3 cod. pen.

Argomento: Circostanze del reato
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 30 ottobre 2023, n. 197)

stralcio a cura di Annapia Biondi 

“(…) Il delitto di omicidio può essere connotato, nei singoli casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati (infra, punto 5.1.). In conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, il codice penale italiano consente in via generale di adeguare la pena dell’omicidio alla gravità della singola condotta.” “(…) La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato che il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige «che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo », il quale a sua volta «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto). “(…) 5.3.– Le due circostanze attenuanti oggetto delle odierne questioni – la provocazione e le attenuanti generiche – svolgono un ruolo essenziale per assicurare, anche nell’ordinamento italiano, che la pena per l’omicidio volontario possa essere convenientemente ridotta rispetto al generale minimo edittale di ventun anni di reclusione, in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell’autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un suo minor bisogno di pena.”  “(…) È ben vero che, come questa Corte ha più volte affermato in via di principio, non può ritenersi precluso al legislatore introdurre deroghe al regime del bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., nell’esercizio della propria discrezionalità (sentenza n. 143 del 2021, punto 5 del Considerato in diritto; sentenza n. 205 del 2017, punto 4 del Considerato in diritto). Tuttavia, le eventuali deroghe al criterio [continua ..]

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