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La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro non può avvenire in costanza di fenomeni persecutori e di rischi di danno grave per interi gruppi sociali

Argomento: Protezione internazionale e diritto di asilo
Sezione: Sentenze di Merito

(Trib. Bologna, Sez. Civ., 25 ottobre 2024, n. 14572)

stralcio a cura di Claudia Scafuro

"Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, il richiedente asilo OMISSIS cittadino del Bangladesh, ha tempestivamente impugnato il provvedimento emesso in data 17 settembre 2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione Forlì - Cesena, notificato in data 4 ottobre 2024, con il quale la sua domanda di protezione internazionale è stata dichiarata manifestamente infondata (art. 28-ter, comma 1, lettera b), D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25) in ragione della sua provenienza da paese di origine sicuro e della ravvisata mancata indicazione di gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. (…) Il tribunale è chiamato dunque a valutare se nel caso di specie la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale abbia prodotto l'automatica sospensione del provvedimento impugnato o se, in ogni caso, ricorrano gravi e circostanziate ragioni che ne impongano la sospensione da parte del giudice adito (art. 35-bis, comma 4, D.L.vo 25/2008). Nelle more del procedimento è stato emanato il decreto-legge 23 ottobre 2024 n. 158 (Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2024 e in vigore dal giorno successivo, che ha inciso sulla procedura relativa alle istanze di sospensiva, determinandone una diversa cadenza. Le nuove regole procedurali non hanno tuttavia immediata applicabilità, posto che vi è espressa deroga (art. 2, comma 2 del decreto-legge) al principio proprio del diritto italiano per cui vanno applicate le regole procedurali vigenti al momento della decisione. Il tribunale, dovendo decidere su tale istanza cautelare, ritiene che sussistano i presupposti per la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dovendosi risolvere alcuni contrasti interpretativi che si sono manifestati nell'ordinamento italiano e che attengono alla disciplina rilevante contenuta nella Direttiva n. 2013/32/UE e, più in generale, alla regolazione dei rapporti fra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale. (…) Motivi del rinvio pregiudiziale. Il provvedimento di manifesta infondatezza oggetto di causa è stato emesso all'esito di una procedura accelerata. (…) Dall'esame degli atti si rileva che la procedura [continua ..]

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