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I costi per immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili solo se riguardano beni che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale

Argomento: Della proprietą
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22139) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

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“4.2. Va premesso che la CTR ha accertato in fatto che: a) l'immobile per cui è causa è stato integralmente realizzato a cure e spese di ATM, sebbene su terreno non di proprietà di quest'ultima e appartenente verosimilmente al Comune di M.; b) detto immobile è utilizzato dalla società come sede sociale (e, quindi, si tratterebbe di un bene strumentale), peraltro senza che risulti il titolo del godimento; c) il Comune di M non ha mai contestato la disponibilità del bene in capo ad ATM. 4.2.1. (…) la richiesta del Comune di utilizzare parte del bene per collocarvi propri uffici sarebbe, per il giudice di appello, confermativa dell'uso dell'immobile da parte di ATM; la quale avrebbe, dunque, diritto ad ammortizzare i costi dei lavori effettuati, trattandosi di un bene strumentale all'esercizio della propria attività. 4.2.2. Tale tesi è sostenuta anche da ATM, per la quale, ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio, non è tanto importante la proprietà formale del bene, quanto la sua concreta utilizzazione, sicché colui che lo ha realizzato e lo utilizza deve potere ammortizzare anche i relativi costi. 4.2.3. Secondo la tesi erariale, invece, la circostanza che ATM non abbia comprovato la proprietà del bene (il quale apparterrebbe, pertanto, al Comune di M in quanto proprietario del suolo e in ragione del principio dell'accessione), sarebbe dirimente ai fini della insussistenza della possibilità per ATM di ammortizzare i costi di costruzione. 4.3. Ritiene questa Corte che i costi concernenti la realizzazione o l'acquisto di un bene sono ammortizzabili allorquando il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore (cfr. art. 102, comma 1, del TUIR, laddove si parla di esercizio di entrata), con conseguente iscrizione del bene nello stato patrimoniale. Ciò implica, peraltro, l'acquisizione del bene in termini di proprietà o altro diritto reale di godimento (Cass. n. 24779 del 04/12/2015), ovvero anche di leasing, comportando tale contratto l'acquisto differito della proprietà del bene. 4.3.1. La circostanza trova puntuale conferma nei principi OIC. In particolare, il principio 16, concernente le immobilizzazioni materiali, chiarisce che il bene viene annoverato tra le dette immobilizzazioni quando ne viene acquisita la proprietà e, nel caso di trasferimento differito della proprietà, quando avviene il [continua ..]

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