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Ultrattività del mandato: la perdita della capacità processuale dopo il conferimento della procura speciale non determina inammissibilità del giudizio
Argomento: Della procura alle liti
Sezione: Sezioni Unite
“(…) 9. (…) nell’ordinanza interlocutoria si osserva che è pacifico che, quando la cancellazione - con la conseguente estinzione - della società di capitali è intervenuta prima del conferimento del mandato difensivo da parte del liquidatore pro tempore, il mandato sarebbe radicalmente inesistente, perché disposto da soggetto privo, a monte, del relativo potere. Tuttavia, nella fattispecie, la procura è stata conferita dal liquidatore quando ancora la società non si era estinta e nondimeno il mandato si sarebbe estinto in forza della cancellazione avvenuta prima che il procedimento di legittimità fosse avviato. Il dubbio investe dunque l’operatività del principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente all’inizio del procedimento di legittimità.
10. Secondo una prima tesi - si osserva nell’ordinanza interlocutoria - potrebbe ritenersi che il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società, cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità, sia comunque inammissibile, poiché non si può invocare l’ultrattività del mandato pur conferito al difensore prima che si sia perfezionata l’estinzione: e questo sia perché l’operatività di tale principio presupporrebbe che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento in cui il processo ha avuto inizio, sia perché la proposizione di detto ricorso richiederebbe apposita procura speciale valida ed efficace al momento in cui il ricorso è proposto, e non già estinta prima della sua proposizione.
10.1. Secondo questa prima ricostruzione, la regola dell'ultrattività del mandato opererebbe solo nel caso in cui gli eventi della morte o della perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, sulla scorta di un mandato valido ed efficace al momento in cui l’azione è stata intrapresa, sopravvengano nel corso del giudizio.
10.2. La seconda tesi assume invece che in forza del valido conferimento del mandato difensivo il procuratore debba comunque curarne l’esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, nonostante la sopravvenuta cancellazione della società, quale causa di estinzione del mandato, prima che il giudizio sia intrapreso, ai sensi dell’art. [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 19 novembre 2024, n. 29812)
Stralcio a cura di Luigi De Felice
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