home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / La valorizzazione del dato processuale-probatorio nell´accertamento del dolo eventuale e ..
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
La valorizzazione del dato processuale-probatorio nell´accertamento del dolo eventuale e l´inammissibilità del concorso colposo nel reato doloso. La Cassazione fornisce una “nuova” lettura del caso Ciontoli/Vannini
Valentina Acanfora
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Valentina Acanfora
Il quesito in diritto più delicato che la nota vicenda ha consegnato ai giudici concerne l’elemento soggettivo ravvisabile in capo ad A.C. per aver cagionato la morte di M.V. tardando e depistando i soccorsi dopo averlo accidentalmente ferito con un colpo d’arma da fuoco detenuta per ragioni di servizio. La soluzione corre lungo il crinale scivoloso tra dolo eventuale e colpa cosciente, risultando che egli, pur non volendo direttamente la morte, ne avesse previsto la verificazione come conseguenza probabile della sua condotta, viste le condizioni di crescente malessere manifestate dal ferito. Com’è noto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la cifra volitiva del dolo eventuale non è espressa dalla semplice determinazione ad agire nonostante la rappresentazione dell’evento (condivisa con la colpa cosciente), ma dalla determinazione ad agire anche a costo di cagionare l’evento, accettando il verificarsi dello stesso come prezzo necessario per conseguire il fine perseguito con la condotta. Per accertare tale quid pluris soccorre una serie di indici oggettivi, utili a ricostruire in via indiziaria, ma senza perdere concretezza, l’iter motivazionale dell’agente. È proprio rispetto al governo di tali indicatori che la Cassazione, con la pronuncia in commento, ha censurato l’operato della Corte d’Assise d’Appello di Roma, annullandone con rinvio la sentenza che degradava l’imputazione del C. da omicidio volontario a omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento. Il ragionamento del giudice di secondo grado fu, in estrema sintesi, il seguente: acclarato che l’imputato ritardò i soccorsi per dissimulare la reale causa del ferimento al fine di preservare la propria sfera professionale, la verificazione dell’evento-morte è un prezzo della condotta che l’imputato non può aver accettato, giacché avrebbe non solo disvelato l’utilizzo negligente della pistola di ordinanza, ma altresì aggravato le responsabilità a suo carico; l’incidenza fallimentare del decesso sul piano d’azione indizia nel senso di ritenere che se l’agente si fosse rappresentato come certa la verificazione dell’evento, si sarebbe astenuto dalla condotta (c.d. prima formula di Frank). Illogica, secondo la Cassazione, la motivazione resa dal giudice d’appello, in [continua ..]