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In tema di dolo del concorrente nel reato di indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), la responsabilità solidale (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003), se evidenzia l´interesse dell´impresa committente dell´appalto di servizi a ricevere rassicurazioni sul pagamento dei debiti retributivi e previdenziali, non implica, di per sé, un indizio univoco a carico dei suoi gestori in ordine alla loro consapevolezza - o all´accettazione del rischio in termini di qualificata probabilità - di partecipare a condotte di evasione.
Argomento: Reati Tributari
Sezione: Sezione Semplice
“(...) Innanzitutto, (...) occorre precisare che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, il superamento della soglia di punibilità deve essere individuato avendo riguardo al totale delle compensazioni effettuate nel singolo anno mediante crediti inesistenti, indipendentemente dall'anno cui si riferiscono i debiti fiscali (o comunque compensabili) non pagati. (...)
Invero, l'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, non opera alcun collegamento tra somme dovute e non versate, ma corrisposte simulatamente mediante la compensazione, da un lato, e debito per anno di imposta, dall'altro; lo stesso, diversamente, richiede che il fatto si riferisca ad un «importo annuo superiore ai cinquantamila euro». Di conseguenza, per il legislatore non rileva se le somme dovute e non versate, ma corrisposte simulatamente mediante la compensazione, si riferiscano a debiti relativi a più anni di imposta (...). (...)
Manifestamente infondate sono le censure (...) che contestano l'affermazione del superamento della soglia di punibilità, deducendo che, a tali fini, rilevano solo gli omessi versamenti dovuti a titolo di imposta, e non anche gli omessi versamenti dovuti ad oneri contributivi.
Risulta, infatti, ormai ampiamente consolidato l’orientamento (...) in forza del quale il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (...). (...)
L'ordinanza impugnata ritiene che OMISSIS, quale legale rappresentante della “M. s.r.l.", sarebbe concorsa nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal consorzio “O.J.S.” (...) nel periodo dal 2 gennaio 2018 al 30 dicembre 2019, per un importo complessivo di 78.818,72 euro, per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dal consorzio, ma in realtà in servizio presso la “M. s.r.l." (...). (...)
Rappresenta poi che gli indizi a carico dell'attuale ricorrente, quale amministratrice della “M. s.r.l.", sono costituiti: a) dalla consapevolezza che l'accordo per "esternalizzare" i dipendenti doveva necessariamente tradursi in un risultato utile anche per l'appaltatore, e ciò implicava necessariamente il ricorso al [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen. Sez. II, 23 luglio 2024, n. 30092)
Stralcio a cura di Roberto Zambrano
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