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E´ costituzionalmente illegittimo l´art. 30-ter, comma 5, l. n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) in quanto, stabilendo la preclusione biennale alla concessione di permessi premio al detenuto imputato o condannato per un reato commesso durante l´esecuzione della pena, impedisce al Magistrato di sorveglianza una valutazione individualizzata sulla pericolosità sociale in nome di principi fondamentali quali la presunzione di innocenza e la centralità del profilo rieducativo della pena
Argomento: Ordinamento penitenziario
Sezione: Corte Costituzionale
“(…) 1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di (…) ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, ordin. penit., in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 48 CDFUE.
In via subordinata, il rimettente ha censurato la disposizione, in riferimento ai medesimi parametri, nella sola parte in cui prevede che la concessione dei permessi premio è vietata anche nei confronti di coloro i quali siano «imputati» per un delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto.
La disposizione censurata prevede che «[n]ei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto».
Il rimettente deve vagliare una istanza di permesso premio formulata da un condannato nel marzo 2024.
Alla stregua della disposizione censurata, l’istanza sarebbe tuttavia inammissibile, dal momento che nel febbraio 2024 il richiedente, (…), è stato rinviato a giudizio per un delitto in materia di stupefacenti, asseritamente da lui commesso nel marzo 2023 al rientro da un precedente permesso premio. Il richiedente era, dunque, «imputato per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena» nei due anni precedenti l’istanza di concessione del beneficio: ciò che renderebbe a priori non valutabile l’istanza medesima.
Ove la preclusione normativa fosse rimossa, il giudice a quo potrebbe invece apprezzare in concreto il percorso trattamentale svolto nel frattempo dal condannato, ed eventualmente concedere il beneficio richiesto.
2.– Le questioni sono ammissibili. (…).
3. (…) dubbi di legittimità costituzionale analoghi a quelli ora formulati sono stati giudicati non fondati da questa Corte nella sentenza n. 296 del 1997. (…).
4.– Con riguardo anzitutto alla presunzione di non [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 7 marzo 2025, n. 24)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio