Argomento:
Della responsabilità amministrativa o contabileSezione:
Sezione Semplice
(Corte dei Conti, Sez. giur. Campania, 23 agosto 2023, n. 498)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
“5.3 - (…) Dunque, il descritto incarico rientra nell’ambito delle lezioni e seminari di carattere occasionale, non soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla legge e pertanto non è applicabile il comma 7 e 7 bis dell’art. 53 cit. in quanto il comma 6 dell’art. 53 cit. prevede che sono esclusi dall’applicazione della normativa di cui ai commi 7-13 determinati compensi, tra cui quello derivante da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, “L’espletamento di convegni, seminari, lezioni, docenze, eventi formativi, è testualmente liberalizzato sia dal regime generale valevole per tutti i pubblici dipendenti (v. art.53, co.6, lett. c ed f-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001), sia da quello specifico previsto per i docenti universitari anche a tempo pieno (art.6, co.10, L. n. 240 del 2010; in precedenza art.11, u.co., D.P.R. n. 382 del 1980), che fa altresì riferimento alla “occasionalità” di tali interventi (ove sistematici, occorrerebbe autorizzazione per i professori, non prevista invece per i restanti dipendenti pubblici a fronte di una normativa che non fissa limiti quantitativi alla docenza), ben evidente nella specie, trattandosi di un solo intervento”. (Corte dei conti, LOMBARDIA, SENTENZA n. 11 del 03/02/2020).
Né può ritenersi che l'incarico possa rientrare nell’ambito delle “funzioni didattiche e di ricerca” in relazione alle quali il comma 10 dell'art. 6 della L. n. 240 del 2010 (e il regolamento dell’Ateneo del 4.10.2011) - che deroga alle previsioni generali di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 165 del 2001 e, in particolare, alla lett. f - bis) del comma 6, che liberalizzava le “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica” - richiede l’autorizzazione. Infatti, nel caso di specie si è trattato di attività di formazione di natura occasionale non configurabile come corso o modulo di insegnamento (cfr. atto di indirizzo MIUR del 14.5.2018). Non rileva ai fini della responsabilità di cui al comma 7 dell’art. 53 - che riguarda gli incarichi che necessitano di autorizzazione - il fatto che l’attività sia stata svolta senza la [continua ..]
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