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Sulla (in)stabilità della sentenza dichiarativa di fallimento
Gerardina Erika Forino
Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3022.
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Nota di Gerardina Erika Forino
Con la pronuncia che si annota, la S.C. affronta ex professo il fenomeno successorio degli accertamenti in sede concorsuale, dando ingresso ad una diversa prospettiva in tema di conservazione dell’efficacia del provvedimento di apertura del concorso dei creditori. La questione all’esame del Collegio è la seguente: se la declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c., all’esito della cassazione della pronuncia di rigetto del reclamo interposto ai sensi dell’art. 18 l.f. travolga l’efficacia della sentenza di fallimento. Impugnando la pronuncia con la quale la Corte capitolina aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.f. e confermato la declaratoria di insolvenza di una società di fatto e dei soci in estensione, il fallito in proprio lamentava dinanzi alla Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento delle società estere nonché, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato con riguardo all’accertato rapporto societario di fatto. Cassata la pronuncia con sentenza n. 2243/2015 resa a SS.UU. in accoglimento del primo motivo di censura, disposta la rimessione alla Corte distrettuale ed elassi i termini per la riassunzione nella inattività delle parti, con istanza ex art. 17 l.f. il socio fallito in proprio domandava al giudice delegato di procedersi agli incombenti conseguenti alla estinzione del giudizio di rinvio. Avverso il provvedimento reiettivo quest’ultimo proponeva dapprima reclamo ai sensi dell’art. 26 l.f. e, successivamente, ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di censura: nullità della pronuncia per violazione degli artt. 111, 132, 134 e 135, 336, 338, 393, 653 c.p.c. e 18, 22 l.f.. Accogliendo integralmente le censure mosse, la S.C. rimetteva il procedimento al Tribunale capitolino affinché si uniformasse al principio della inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento all’esito della declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio. Come evidente, nella fattispecie in parola, si annida una cruciale questione di natura processuale concernente l’applicabilità al procedimento fallimentare della disciplina relativa all’estinzione del giudizio di rinvio, in luogo della diversa e più favorevole normativa disciplinante l’estinzione del procedimento di impugnazione. Prendendo le mosse dalla qualificazione del procedimento [continua ..]