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Utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi: se c´è connessione tra reati non opera il divieto di cui all´art. 270 c.p.p.
Pamela D’Oria
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Nota di Pamela D'Oria
La sentenza in commento affronta il tema delle intercettazioni a strascico che pone non pochi dubbi di compatibilità con le garanzie di cui agli artt. 15 e 14 Cost. che, rispettivamente, sanciscono l’inviolabilità della libertà e segretezza delle comunicazioni e del domicilio. Segnatamente, le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la questione dell’operatività del divieto – sancito dall’art. 270 c.p.p. – di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state disposte, qualora tali procedimenti riguardino reati non oggetto dell’intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione. Come detto, il regime delle intercettazioni si scontra con valori costituzionali di primissimo rilievo, suscettibili, tuttavia, di bilanciamento con altri interessi di pari rango costituzionale, uno fra tutti l’interesse alla prevenzione e repressione di reati. Il divieto probatorio di cui all’art. 270 c.p.p. si inserisce nel novero delle garanzie che l’ordinamento appresta per evitare che le ingerenze dell’autorità giudiziaria nella sfera personale del singolo si traducano in eccessive limitazioni delle predette libertà; esigenza che viene soddisfatta dalla Carta costituzionale con la previsione di una doppia riserva: di legge e di giurisdizione. L’art. 270 c.p.p. contempla, tuttavia, la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello nel cui ambito sono state disposte se essi risultano “indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”; deroga che trova la propria ragion d’essere nella necessità di accertare reati di particolare allarme sociale. La circolazione dei risultati delle intercettazioni, tuttavia, non può estendersi a dismisura. Il rischio, infatti, sarebbe quello di trasformare “l’intervento del giudice richiesto dall’art. 15 Cost., in un’inammissibile “autorizzazione in bianco””. Vi è da chiedersi, dunque, quale sia il significato da attribuire al concetto di “diverso procedimento”. Dopo aver prospettato le [continua ..]