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L´interesse del minore alla genitorialità “piena”
Nicola Barbuzzi
Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1191
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Nota di Nicola Barbuzzi
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta il tema della delega di fatto al ruolo genitoriale da parte di uno dei due genitori, ritenendo di censurare il comportamento del padre il quale trascorreva poco tempo con le figlie, atteso che, preso dagli impegni derivanti dalla docenza universitaria, le lasciava a casa dei suoi genitori per tutto il giorno facendovi ritorno solo a sera, delegando ai nonni le sue funzioni genitoriali. Tanto, secondo gli Ermellini, era sufficiente a dimostrare il disinteresse del padre nei confronti delle figlie in quanto siffatto comportamento strideva con la funzione propria del genitore il quale, attraverso un rapporto costante e duraturo con la prole, assurge al ruolo di “primo educatore” e latore di benessere. La filiazione, quindi, per la Cassazione, diventa necessariamente “atto di adozione della vita. Non della vita in generale, ma di quella vita voluta e accolta sin nei suoi dettagli più intimi”. Appare necessario, quindi, ricordare come la riforma del 2012, più che limitarsi ad effettuare una rivoluzione squisitamente terminologica, abbia evidenziato il profilo della doverosità, imponendo a chi ha il dovere della “responsabilità” della procreazione il dovere di occuparsi moralmente e materialmente della prole, a pena della sanzione dell’inadempimento colpevole dei doveri insiti nel rapporto educativo. Il genitore, in ossequio al dettato normativo di cui agli artt. 30 Cost. e 147 c.c., ha quindi il dovere di impegnarsi a condurre a buon fine il compito assegnatogli, ossia quello di assistere e sostenere il figlio nel percorso di costruzione di una personalità armoniosa e matura durante il cammino di questo verso l’età adulta. La mancanza di presenza, anche mediata dalle moderne tecnologie, da parte del genitore, nella quotidianità della prole, diventava quindi il punto centrale della decisione: il percorso di crescita del minore necessitava della presenza importante del padre in quanto necessaria anche a consentirgli la produzione di “anticorpi” indispensabili per superare la fase patologica della loro vita famigliare. L’egoismo esasperato della scelta di voler perseguire in primis la propria realizzazione professionale, sacrificando il ruolo genitoriale, diveniva di fatto incompatibile con le responsabilità condivise proprie dell’affido “alla pari”. La [continua ..]