Argomento:
Delitti contro la personalità individualeSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. IV, 24 giugno 2022, n. 24388)
Stralcio a cura di Giulio Baffa
“2. Il primo motivo di doglianza, riguardante l’inapplicabilità al caso in esame della fattispecie di reato di cui all’art. 603-bis c.p., come introdotta dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, in vigore dal 4 novembre 2016, è destituito di fondamento. La difesa reitera una questione già adeguatamente vagliata dal Tribunale del riesame, sostenendo che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. non possa configurarsi nel presente caso, in quanto i rapporti di lavoro tra la società […] e le dipendenti si erano instaurati in data antecedente alla introduzione della fattispecie incriminatrice. La difesa obietta che la fattispecie in esame […] [sia Ndr] ascrivibile alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti.Il rilievo è erroneo. La norma, proprio al fine di realizzare un’ampia ed efficace tutela delle concrete situazioni che possano realizzarsi in tale ambito, prevede che il reato si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Non è esatto, pertanto, sostenere che, ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, debba aversi riguardo al solo dato primigenio dell’insorgenza del rapporto di lavoro.Si tratta, dunque, di un reato istantaneo con effetti permanenti il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno. La lesione del bene giuridico protetto dalla norma permane finché perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; pertanto, a far data dal 4 novembre 2016 il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti descritti nel comma 1, n. 2) della citata norma, deve rispondere del reato di sfruttamento di manodopera.Il richiamo all’art. 2, commi 2 e 3, c.p. è inconferente.Nel presente caso non si pone alcuna questione di continuità normativa con il passato o di individuazione della norma più favorevole. La fattispecie incriminatrice di cui 603, comma 1, n. 2) c.p., rappresenta un “novum” nell’ordinamento, avendo il legislatore previsto un reato proprio del datore di lavoro, non contemplato in precedenza, avente connotazioni diverse da quello del reclutatore, con lo scopo di reprimere il fenomeno dello [continua ..]
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